STATUTO ASSOCIAZIONE EscalierAPS
Art.1 - Denominazione e sede. È costituita, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore, l’Associazione non riconosciuta, denominata: “EscalierAPS” L’Associazione, in virtù dell’iscrizione nell’apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L’associazione ha sede legale in via Giuseppe Sacconi 19 Roma (RM). Per il conseguimento de gli scopi istituzionali, l’Associazione potrà operare in Italia ed all’estero senza preclusioni, potrà istituire recapiti e temporanee domiciliazioni in ogni luogo anche presso altre associazioni, teatri, enti ed istituzioni. Potrà inoltre istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove. Art.2 - Statuto L’associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale della regione Lazio e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’Assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Art.3 - Scopo L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo m)servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; j)radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensidell'articolo16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata Perla realizzazione dello scopo di cui al comma precedente, l’associazione si propone di svolge re le seguenti attività: Organizzazione di eventi: mostre, workshop, concerti, cineforum, incontri culturali, spettacoli, festival.
L’Associazione, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, ivi comprese attività di natura commerciale, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti dal D.M.107/2021.Rientrano tra tali attività commerciali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
– la produzione di opere audiovisive, cinematografiche e multimediali anche su commissione di terzi, compresi enti privati e società di capitali;
– la gestione e organizzazione di bandi, concorsi e iniziative culturali con quote di partecipazione o iscrizione;
– la vendita, distribuzione o cessione a titolo oneroso di prodotti multimediali, contenuti audiovisivi e materiali connessi;
– l’erogazione di servizi culturali, artistici, formativi e organizzativi a fronte di corrispettivo. L’individuazione concreta delle attività diverse e delle modalità di svolgimento è deliberata dal Consiglio Direttivo, che ne attesta la strumentalità e la secondarietà rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi della normativa vigente.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore,-attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L’Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di partecipazione e collaborazione con altre Associazioni, Federazioni e con enti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali, che non siano in contrasto con la natura e gli scopi previsti dal presente Statuto. “L’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e/odi volontari non associati, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs.117/2017.”
Art.4 - Soci Il numero degli soci è illimitato ma in ogni caso non inferiore al numero stabilito per legge. Pos sono essere associati dell’associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell’associazione e presentano un curriculum di studi e/o di esperienze tale da poter garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio.Art.5 - Ammissione del socio Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’associazione. Il Consiglio Direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all’aspirante associato ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione. Le persone giuridiche che intendano diventare associate dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. Il Consiglio Direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull’ammissione o meno del nuovo associato all’interno dell’APS. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all’interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima Assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna All’atto dell’ accettazione della richiesta da parte dell’associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà inserito nel libro dei soci. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile. Art.6- Ǫualità del socio I soci si dividono nelle seguenti categorie: soci fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo; soci operativi: sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all’associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso; soci onorari: sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli entiche abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo; soci sostenitori o promotori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura. Art.7 - Diritti e doveri dei soci I soci dell’associazione hanno il diritto di: -eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell’associazione e controllare l’andamento; o essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge; prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali; -votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto; -denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore. Gli stessi soci hanno il dovere di: -rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno; -svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà; versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Art.8 - Ǫuota associativa Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce le quote di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte dei soci. I soci devono provvedere, entro il 31 dicembre di ogni anno, al rinnovo dell’iscrizione per l’anno solare in corso, versando la quota associativa, uguale sia per tutti i soci, indipendentemente dalla qualità. Nel caso in cui la quota non venga versata prima dell’anno solare incorso, vi sarà la sospensione dall’esercizio dei diritti associativi fino all’avvenuta regolarizzazione del pagamento e comunque non oltre il limite massimo stabilito dal Consiglio Direttivo. L’adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E comunque facoltà degli iscritti all’Associazione poter effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. I versamenti al fondo comune possono essere di qualsiasi entità, fattosalvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmenoin caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazionea titolo di versamento al fondo comune. La quota sociale non è rivalutabile.
Art.9 - Perdita della qualità di socio. La qualità di socio si perde per: decesso; mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell’Assemblea, previa proposta del Consiglio Direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota socialeannuale; dimissioni:ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momentodandonecomunicazionescritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quotasociale per l’anno in corso; espulsione: L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presenteStatuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazione degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’Associazione e nei seguenti altri casi: Se il soggetto, anche attraverso nuovi mezzi di comunicazione di massa, pone condotte che contravvengono il rispetto dei principi di legalità e di giustizia sociale su iquali è basata l'Associazione; Seil soggetto pone o abbia posto condotte accertate dall’autorità giudiziaria come penalmente rilevanti; Seil soggetto, anche attraverso nuovi mezzi di comunicazione di massa, pone condotte e comportamenti lesivi del rispetto della libertà e della dignità della persona; Se il soggetto pone una qualsiasi forma di adesione a movimenti formati in maniera anche solo ideologica, in violazione della dodicesima disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana; Il Consiglio Direttivo previa contestazione degli addebiti e sentito ilsocio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per gli atti sopra descritti che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono richiederei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.
Art.10 Organi dell’Associazione Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea degli Associati; il Consiglio Direttivo;ilPresidente; Organodi controllo (eventuale) Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata biennale. Art.11 Composizione e attribuzioni dell’Assemblea degli Associati L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione Possonopartecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettoratoattivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quotaassociativa annuale. Ogni associato ha diritto ad un voto. In particolare l’Assemblea ha il compito di: delineare,esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttivegenerali dell'Associazione;individuarele eventuali attività diverse, secondarie e strumentali darealizzare; deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventualepreventivo; eleggerei componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero el’eventuale Organo di controllo; deliberaresulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuoveazione di responsabilitànei loro confronti; deliberaresul ricorso dell’aspirante socio in merito al mancato accoglimentodella sua richiesta di ammissione, ai sensi dell’art. 5 delpresente Statuto; deliberarein merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associatointeressato, ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto; deliberaresu ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essasottoporre. L'Assemblea ha inoltre il compito di: deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione; deliberaresullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissionedell’Associazione stessa. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gliassociati. Art.12 Convocazione dell’Assemblea degli Associati L’Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata da lPresidente, almeno due volte l’anno, di cui una entro il 30aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta ilConsiglioDirettivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno tre decimi degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere allaconvocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediantecomunicazione scritta da in viarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.
Art.13 Validità dell’Assemblea L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle delegheed in genere il diritto di intervento all’Assemblea. Ogni socio potrà essere portatore di 2 deleghe in rappresentanza dei soci impossibilitati a partecipare all’Assemblea. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti. Art.14 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici membri, scelti fra gli associati. Il consiglio direttivo si riunisce entro 15 giorno dalle elezioni I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l’associato o gli associati che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri innumero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche questi ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.
Art.15 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta ogni tre mesi e per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l'elenco delle materie da trattare. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
Art.16 Attribuzioni del Consiglio Direttivo Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generalistabilite dall’Assemblea e la promozione,nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta alconseguimento degli scopi dell'Associazione.AlConsiglio Direttivo spetta inoltre: eleggereil Presidente e il Vicepresidente; assegnaretra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere; nominaretra i soci, interni od esterni al Consiglio Direttivo, dei delegati asvolgere particolari funzionistabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso; Amministrarele risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, conogni più ampio potere al riguardo; predisporre,alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e il(eventuale) bilancio preventivo del successivo esercizio, dasottoporre all’approvazione dell’Assemblea; redigere un appositoregolamento interno che, conformandosi alle norme del presenteStatuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi dellavita dell’Associazione. Detto regolamento dovràessere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che deliberacon maggioranze ordinarie;indireadunanze, convegni, ecc.; deliberaretutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazionedell’Associazione; deliberare l’adesione dell’Associazione adaltre istituzioni analoghe; decideresull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati; deliberare,in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendentio avvalersi di prestazionedi lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondoquanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017; proporreall’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di caricheonorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolaribenemerenze nelle attività proprie dell’Associazione; ai nonassociati a favore dei quali è deliberato tale conferimento nonspettano i diritti di cui all’art. 6, comma 3; istituiresedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con poteredi revoca.
Art.17 Il Presidente IlPresidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronteai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell’Assembleae del Consiglio Direttivo. IlPresidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, durain carica due anni ed è rieleggibileuna sola volta. Egliconvoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo. IlPresidente in particolare: provvedeall’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del ConsiglioDirettivo; è delegato a compiere tutti gli atti di ordinariaamministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conticorrenti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarieoperazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasinatura da qualsiasi ufficio,ente, persona fisica e giuridica,rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, iviinclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Perle operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo puòrichiedere la firma abbinata di altrocomponente il Consiglio. AlPresidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e leistituzioni presenti nel territorio. In caso di urgenza puòadottare, altresì, provvedimenti di competenza del ConsiglioDirettivo, con l’obbligo di riferireallo stesso nella prima riunione successiva, da convocare comunquenon oltre15 giorni dall’adozione del provvedimento. IlVicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza oimpedimento, in tutte le funzioniallo stesso attribuite. Art.18 Il Segretario ed il Tesoriere IlSegretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimentodelle sue funzioni. Al Segretario compete: laredazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del ConsiglioDirettivo. curare la tempestività delle convocazioni dell’Assembleae del Consiglio Direttivo; la redazione dei libri verbali nonché dellibro soci e del registro degli associati che prestano attivitàdi volontariato. AlTesoriere spetta il compito di: tenereed aggiornare i libri contabili; predisporreil bilancio dell’Associazione. Art.19 Organo di Controllo L’Organodi controllo, monocratico, è nominato qualora l’Assemblea loritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell’art. 30,comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017. Ilcomponente dell’Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile epuò essere scelto anche fra persone estranee all’Associazione,con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.L’Organodi controllo: vigilasull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto deiprincipi di corretta amministrazione;vigilasull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo econtabile e sul suo concreto funzionamento; esercitacompiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche,solidaristiche e di utilità sociale.Ilcomponente dell’Organo di controllo può in qualsiasi momentoprocedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, puòchiedere agli amministratori notizie sull’andamento delleoperazioni sociali o su determinati affari. Essopuò esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art.31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.
Art.20 Libri sociali L’Associazionedeve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri: librodegli associati; registrodei volontari, che svolgono la loro attività in modo nonoccasionale; libro delle adunanze e delle deliberazionidell’Assemblea; librodelle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Ilibri sociali sono tenuti dal Consiglio Direttivo e per esso sonocustoditi dal Segretario sotto la responsabilità diretta delPresidente. Art.21 Risorse economiche Leentrate dell’Associazione sono costituite, nel rispetto dei limitiprevisti del D.Lgs. n. 117/2017, da: quoteassociative e contributi degli associati; erogazioniliberali di associati e terzi; donazionie lasciti testamentari; entratederivanti da attività di raccolta fondi; contributie apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresirimborsi o entrate derivantida prestazioni di servizi svolti in convenzione; contributidi organismi pubblici di diritto internazionale; renditepatrimoniali; proventidelle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi; entrateda attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale aisensi dell’art. 6 del D.L gs. n. 117/2017. Èvietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi digestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati,lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi discioglimento individuale del rapporto associativo. Ilpatrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi,proventi, entrate comunque denominateè utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai finidell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristichee di utilità sociale. Art.22 Esercizio finanziario L’eserciziofinanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre diogni anno. Al termine di ogni esercizio finanziario, il ConsiglioDirettivo redige il bilancio consuntivo e (eventuale)preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, adisposizione degli associati,cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinariaannuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati. Dal bilancio devono risultare distintamenteevidenziate:– le attività di interesse generale;
–le attività diverse, incluse eventuali attività di naturacommerciale;
– l’attività di raccolta fondiDalbilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.Gli eventuali utili o avanzi di gestione,così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, nonpotranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovrannoessere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimonialifinalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
Art.23 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione Latrasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento ol’estinzione dell’Associazione è deliberatodall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 11 comma4 del presente Statuto. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso,alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmentetra gli associati. Incaso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economicheche residuano dopo l'esaurimentodella liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, masaranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parerepositivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n.117/2017 allorquando istituito. Art.24 Disposizioni generali Perquanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamentiinterni e dalle deliberazionidegli organi associativi, si applica quanto previsto dal DecretoLegislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, inquanto compatibile, dalle norme del Codice Civile. Art.25 Viene,infine, prevista (art. 82 comma 5 del DLgs. 117/2017) l’esenzionedall’imposta di bollo per gli atti posti in essere orichiesti da enti del Terzo settore; l’articolo 82, comma 3 delCodice, infatti,dispone che “gli atti costitutivi e quelli connessi allosvolgimento delle attività delle organizzazionidi volontariato sono esenti dall’imposta di registro”. Il quintocomma della stessa disposizionedisciplina l’esenzione dall’imposta di bollo (gli atti, idocumenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche sedichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, ledichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo oinformatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiestidagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall’imposta di bollo.)